CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA A.P.S.P. “SAN GAETANO” - PREDAZZO.
Art. 1
Disposizioni di carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente Codice di comportamento (Codice)
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. Le APSP provvedono, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 , al recepimento del presente Codice di comportamento. Restano ferme
le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente
disciplinati da leggi o regolamenti.
Art. 2
Estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del Codice
1. I contenuti del presente Codice di comportamento si applicano, per quanto
compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di
diretta collaborazione delle autorità politiche , nonché nei confronti dei collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione.
2. Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi è inserita la previsione espressa
dell’applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o
decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
Art. 3
Principi generali
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon
andamento e imparzialità dell’amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza e ragionevolezza e mantiene una posizione di
indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o di svolgere attività inerenti alle
sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non
svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e
si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi
o all'immagine della pubblica Amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono
esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati
conferiti.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e
di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel
modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione
amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di
risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire
una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e
non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione nell’amministrazione e tra i cittadini e l’amministrazione. Egli
assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni e si astiene altresì da
azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o
che comportino discriminazioni basate su genere, nazionalità, origine etnica,
caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche,
appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età,
orientamento sessuale e identità di genere o su altri diversi fattori. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui
ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le
decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il Dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività
amministrativa; agevola lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro
consentite o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti il dipendente, nei limiti delle proprie
competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
8. Il Dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni e assicura lo scambio e la trasmissione delle informazioni
e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
9. I rapporti con i cittadini utenti devono tendere alla qualità del servizio in conformità alla
Carta dei servizi e nel rispetto degli impegni assunti nella medesima.
10. Nei rapporti con i cittadini utenti ciascun operatore si attiene ai principi della
solidarietà umana, dell’accoglienza e della umanizzazione dell’assistenza, ed evita ogni
disparità di trattamento, astenendosi altresì da qualsivoglia discriminazione.
11. I Dipendenti ed i Collaboratori dell’Apsp si impegnano a tutelare la privacy,
assicurando, in particolare, il rispetto della riservatezza nello svolgimento delle attività
sanitarie e assistenziali, nella corrispondenza, nelle relazioni interpersonali tra
dipendenti ed in quelle attinenti la sfera privata e le opinioni espresse.
Art. 4
Regali e altre utilità
1. Il Dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il Dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso
di modico valore, complessivamente non superiore a 100 euro annui per ciascun
donante e in ogni caso nel limite massimo complessivo di 200 euro annui, effettuati
occasionalmente nell’ambito delle relazioni di cortesia e, ove applicabili, delle
consuetudini internazionali.
In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il
dipendente non chiede per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico
valore, a titolo di corrispettivo o riconoscimento per compiere o avere compiuto un
atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività
inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a
svolgere o a esercitare attività o poteri propri dell’ufficio ricoperto.
3. Il Dipendente non accetta, per se' o per altri, da un proprio subordinato,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il
dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio
sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente
articolo sono, a cura del dipendente beneficiario, immediatamente messi a
disposizione dell’amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini
istituzionali o in beneficenza.
5. Il Dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che
abbiano o abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico
significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza come ad esempio
vantaggi economici di qualunque genere diretti e/o indiretti, in particolare nell’ambito
dell’affidamento di lavori, forniture e servizi.
6. I Responsabili degli uffici e dei servizi vigilano sulla corretta applicazione del
presente articolo.
Art. 5
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente
comunica per iscritto al direttore, entro 10 giorni, la propria adesione ad associazioni
ed organizzazioni, anche a carattere riservato, i cui interessi possano interferire con
l’ambito di attività della struttura, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il Dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo profilando vantaggi o svantaggi di carriera o
retributivi.
Art. 6
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il Dipendente, all’atto dell’assunzione, informa per iscritto il direttore di tutti i
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo
retribuiti, che egli abbia avuto nell’ultimo triennio precisando:
• se egli, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione;
• se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti i servizi, limitatamente ai compiti a lui
affidati.
2. Ogni eventuale successivo rapporto di collaborazione, di cui al comma 1, deve
essere comunicato, sempre al Dirigente, entro 10 giorni. L’obbligo di comunicazione
si intende assolto ove il dirigente abbia rilasciato il nulla osta all’autorizzazione
dell’incarico..
Art. 7
Obbligo di astensione
1. Il Dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi
personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado.
Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come
quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei
superiori gerarchici.
2. Il Dipendente si astiene altresì dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti o affini entro il
secondo grado; del coniuge o conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti
di frequentazione abituale; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o
agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di
cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.
Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come
quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei
superiori gerarchici. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza.
3. Il Dipendente segnala al direttore i motivi dell’astensione che decide nel merito.
Art. 8
Prevenzione della corruzione
1. Il Dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell’amministrazione. In particolare, si uniforma alle prescrizioni contenute nel piano
triennale di prevenzione della corruzione.
2. Il Dipendente collabora attivamente per la prevenzione della corruzione. In
particolare egli comunica ogni dato potenzialmente utile e procede alle debite
segnalazioni con le modalità e nel rispetto delle indicazioni fornite
dall’amministrazione. Il dipendente segnalante ha diritto di essere debitamente
tutelato, secondo quanto disposto dalla legge oltreché dal piano triennale di
prevenzione della corruzione.
Art. 9
Trasparenza e tracciabilità
1. Il Dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le
disposizioni normative vigenti e gli atti attuativi adottati dall’amministrazione e presta
la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati
sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i
casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni
momento la replicabilità.
Art. 10
Comportamento nella vita sociale
1. Il Dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere
utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative
con dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, non sfrutta né menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, e non assume nessun altro
comportamento che possa nuocere all'immagine dell’Amministrazione.
Art. 11
Comportamento in servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di
lavoro a quelle strettamente necessarie e utilizza i permessi di astensione dal lavoro,
comunque denominati, nel rispetto delle condizioni e delle finalità previste dalla legge,
dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. il Dipendente nn utilizza a fini privati i servizi telematici e telefonici nonché il
materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio fatto salvo le
autorizzazioni previste dall’amministrazione. Il dipendente che dispone di mezzi di
trasporto dell’amministrazione se ne serve esclusivamente per lo svolgimento dei
suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all’amministrazione.
4. Il Dpendente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio, non
accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all'Azienda.
5. Il dipendente si impegna ad assicurare il buon andamento e l’efficienza dei servizi
della APSP anche mediante adeguato passaggio di informazioni e/o consegne ed
eventuale affiancamento, su indicazione del proprio responsabile, nei confronti di altri
dipendenti, collaboratori dell’Azienda e soggetti esterni .
Art. 12
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in
modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione
dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione
della sicurezza dei dipendenti . Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e
disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai
messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più cortese, completa e accurata
possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza
l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il
dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli
siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei
quali abbia la responsabilità o il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella
trattazione delle pratiche egli rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso
ordine di priorità stabilite dall’amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto con la generica motivazione della quantità di lavoro da
svolgere o della mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con
i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni,
atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia
di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della
richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura,
sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio
competente della medesima amministrazione.
3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano
a detrimento dell'immagine dell’amministrazione. Il dipendente tiene informato il
direttore dei propri rapporti con gli organi di stampa per i quali sia autorizzato.
4. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti i servizi dell’Azienda, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell’amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità. Fornisce
informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi,
nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso
e informa sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le
relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua
competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai
regolamenti dell’amministrazione.
5. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta
un linguaggio preciso, chiaro e comprensibile.
6. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una Amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di
quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa
di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi
erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui
livelli di qualità.
7. Il dipendente non crea gruppi, pagine, profili o simili riconducibili o riferibili
all’Azienda e non rilascia dichiarazioni o pubblica commenti sui social networks
(Facebook, Twitter, Instagram, ecc.), qualora siano lesivi dell’immagine aziendale o in
violazione del segreto d’ufficio, della riservatezza, della privacy, denigratori nei
confronti di colleghi e/o superiori o in contrasto con le politiche aziendali.
Art. 13
Disposizioni particolari per i dirigenti
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del
presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi
dell'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti
negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché' ai funzionari
responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di
conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento
organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni e ogniqualvolta gli sia richiesto,
comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari
che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e
dichiara altresì se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle
attività inerenti all'ufficio medesimo. Il dirigente fornisce le informazioni previste dalla
legge sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento
esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari
dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo
ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per
esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere
organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti
cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione
delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e
alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del
carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità
del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla
professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è
preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente che venga a conoscenza di un illecito intraprende tempestivamente le
iniziative necessarie. In particolare attiva e conclude, se competente, il procedimento
disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito alla struttura competente in
materia disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione.
Provvede altresì a inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o
segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva
segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge
affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel
procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165
del 2001.
9. Il dirigente osserva e vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, anche al fine di
evitare pratiche non consentite di “doppio lavoro”.
10. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita l’indebita diffusione di notizie non
rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici.
Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di
rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.
Art. 14
Contratti
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell’amministrazione nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non
ricorre a mediazione di terzi né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione o per facilitare o avere facilitato la conclusione o l'esecuzione del
contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione abbia
deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice civile. Nel caso in cui
l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo
privato o dalle quali abbia ricevuto altre utilità nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del
contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti
dell'ufficio
3. Il dipendente che conclude accordi oppure stipula contratti a titolo privato, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 c.c., con persone fisiche o
giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell’amministrazione, ne informa per iscritto il direttore dell’Azienda.
Nel caso del direttore, quest’ultimo informa per iscritto il Presidente dell’Azienda.
4. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure
negoziali nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato
dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola
per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
Art. 15
Vigilanza, monitoraggio e attività formative
1. I dirigenti e i responsabili dei servizi vigilano sull’applicazione del presente Codice.
2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo,
l’amministrazione si avvale dell’ ufficio competente in materia disciplinare.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’ ufficio competente in materia
disciplinare si conformano alle eventuali previsioni contenute nel piano di prevenzione
della corruzione, adottato ai sensi dell’art. 1 commi da 6 a 9, della legge 6 novembre
2012, n. 190. L’ ufficio competente in materia disciplinare, oltre alle funzioni
disciplinari cura l’aggiornamento del Codice di comportamento, l’esame delle
segnalazioni delle violazioni al Codice, la raccolta delle condotte illecite accertate e
sanzionate assicurando le garanzie di cui all’ art. 54 bis d.lgs. 165/2001, con le
modalità individuate dal vigente Piano di prevenzione della corruzione, in raccordo
con il responsabile della prevenzione.
4. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della
conoscenza del Codice di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio
annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell’art. 54, comma 7 del d.lgs. 165/2001, la
pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’Autorità nazionale
anticorruzione, di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 190/2012, dei risultati del
monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo,
l’ufficio competente in materia disciplinare opera in raccordo con il responsabile della
prevenzione.
5. Al personale sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che
consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del
Codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistemico sulle
misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico dell’amministrazione. L’amministrazione provvede agli
adempimenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 16
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice
1. La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai
doveri d’ufficio. Salvo i casi di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile
del pubblico dipendente, le violazioni al presente Codice nonché dei doveri e degli
obblighi del piano di prevenzione della corruzione è fonte di responsabilità
disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare
concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo
alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone
al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza.
3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai
contratti collettivi, incluse quelle espulsive le quali, fermo restando quanto previsto dai
commi 4 e 5, possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare secondo
i criteri previsti dal comma 2, di violazione delle disposizioni di cui al d.p.r. n. 62/2013
e di cui agli articoli:
a) 4, comma 2, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle
altre utilità e l'immediata correlazione di essi con il compimento di un atto o di
un'attività tipici dell'ufficio;
b) 5, comma 2;
c) 14, comma 2, primo periodo;
d) e inoltre, nei soli casi di recidiva, di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli:
da) 4, comma 5;
db) 7, comma 1, esclusi i conflitti meramente potenziali;
dc) 13, comma 10, primo periodo.
4. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle
sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente Codice.
5. Resta ferma la comminazione del licenziamento per i casi già previsti dalla legge,
dai regolamenti e dai contratti collettivi.
6. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità
disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai
contratti collettivi.
Art. 18
Pubblicità ed entrata in vigore
1. L’amministrazione dà ampia diffusione al presente Codice di comportamento
tramite la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e la pubblicazione
all’Albo del personale, nonché la comunicazione dell’avvenuta adozione tramite email
a tutti i propri dipendenti. Ne è data altresì comunicazione ai titolari di contratti di
consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi
e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione
nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di
servizi svolti in favore dell’amministrazione.
2. L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in
mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi
assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento.
3. Il presente Codice di comportamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul
sito internet istituzionale con contestuale abrogazione del precedente Codice di
comportamento.