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Statuti e leggi regionali

Riferimenti normativi
Art. 12, c. 2, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo

Estremi e testi ufficiali aggiornati dello Statuto dell'Ente, delle norme di legge regionali e provinciali, nonché delle direttive provinciali che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione.

Normativa ordinamentale relativa alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
Leggi regionali e provinciali, direttive provinciali
Riferimenti regionali:
Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7

Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona

(Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 4.10.2005)

Link
Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 3/L Approvazione del regolamento per il riordino delle IPAB ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona»
(In B.U. 26 aprile 2006, n. 17/I-II)
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Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 4/L Approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona»
(In B.U. 26 aprile 2006, n. 17/I-II)
Link
Decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona
(In Bollettino Ufficiale 7 novembre 2006, n. 45/I-II)
Link
Legge Regionale 28 settembre 2016, n. 9 Modifica alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7  
Normativa provinciale relativa ai servizi socio- sanitari
Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento Link
Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 Politiche sociali nella provincia di Trento Link
Normativa provinciale relativa alle residenze socio-sanitarie
L. P. 28 maggio 1998, n. 6

Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità.

Testo aggiornato al 19 ottobre 2018 - deliberazione attuativa degli articoli 4 bis e 23 ter.

Link
Decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2003, n. 31-152/Leg. Regolamento di attuazione del articolo 35 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14

Autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali (il regolamento è riportato a pagina 58).

Testo aggiornato al 01 luglio 2018 - regolamento abrogato.

Link
Disciplina annuale provinciale relativa alle residenze socio-sanitarie e centri diurni
Deliberazione n. 2481 del 27-12-2018 Approvazione delle "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2019 e relativo finanziamento".  
Deliberazione n. 2474 del 21-12-2018 Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri diurni per l'anno 2019 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della domiciliarità - area anziani.  

Statuto

  • STATUTO
    (Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 02/17 dd. 31.01.2017)

  • Preambolo
    Dalla fondazione dell’Ente alla trasformazione in A.P.S.P.
    Con atto notarile del 20 marzo 1915 la sig.ra Vida Giuliana di Predazzo elargiva la somma
    di 5.000 corone per l’istituzione di un fondo destinato all’erezione di un “Ricovero” per anziani ed
    inabili. Alla donazione venne dato riconoscimento legale con il nome di “Fondazione Vida”
    (decreto n° 1081/III della Luogotenenza di Innsbruck, di data 8 ottobre 1917).
    Lo scoppio della prima guerra mondiale rallentò l’attuazione del progetto, mentre numerosi
    lasciti di altri Benefattori andavano ad incrementare il capitale della fondazione originaria.
    In seguito, l’Amministrazione Comunale di Predazzo assunse direttamente l’iniziativa
    nominando un Comitato per lo studio del progetto di un edificio consono alle finalità della
    Fondazione (29 aprile 1922). Si arrivò così all’individuazione dell’area adatta ed all’acquisto del
    terreno a Pramaor (mq 3.600), con un primo consistente stanziamento comunale.
    Bandito il concorso per il progetto della Casa, il Comitato scelse e premiò quello dell’arch.
    Ettore Sottsass (16 novembre 1923), dopo di che i lavori poterono iniziare nel 1925.
    Dopo l’approvazione dello Statuto, avvenuta il 13 settembre 1925, il Comune nominò i
    cinque membri del primo Consiglio di amministrazione.
    Nell’agosto del 1927 l’edificio era completato ed arredato; il 25 dello stesso mese giunsero
    da Gorizia le cinque Suore dell’Istituto della Provvidenza alle quali era stata affidata la gestione
    interna della Casa. Il primo nucleo di ospiti, composto da 17 anziani già degenti dell’Ospedale-
    Ricovero di Tesero, poté subito prendere possesso della struttura. In seguito cominciarono ad
    entrare anziani della valle di Fassa e della bassa valle di Fiemme.
    Con il passare degli anni l’Istituzione divenne centro di tutte le attività assistenziali e
    sanitarie del paese, mentre il numero degli ospiti aumentava progressivamente. Nel Ricovero
    trovarono un aiuto anche i lavoratori sani rimasti senza famiglia, ai quali venivano forniti pasti a
    prezzo ridotto. Nell’edificio venne via via data adeguata sistemazione anche all’ambulatorio
    medico, ad una piccola infermeria di pronto soccorso, ai bagni pubblici ed all’assistenza ostetrica.
    Con deliberazione n° 3 del 7 aprile 1960 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto decise
    di cambiare il nome dell'Opera Pia “Ricovero per inabili” che divenne così Casa di Riposo “San
    Gaetano” di Predazzo.
    Nella prima metà degli anni Settanta, il Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo,
    incalzato dalle richieste sempre più numerose, decise di procedere ad una adeguata
    ristrutturazione dell’edificio esistente ed alla costruzione di una nuova palazzina ad esso collegata.
    Il progetto steso dall’arch. Vittorio Bini di Milano ottenne l’approvazione della Giunta
    Provinciale, che concesse i contributi previsti dalle norme legislative. Altre generose sovvenzioni
    pervennero dal Ministero dell’Interno, su interessamento dell’on. Aldo Moro, dalla Magnifica
    Comunità di Fiemme, dalla locale Cooperativa A.C.L.I. e da privati cittadini.
    Nel 1975 fu quindi indetto l’appalto dei lavori di ampliamento che si conclusero nel 1977.
    Seguì la ristrutturazione del vecchio edificio, completata, senza disagi per gli anziani degenti, nel
    corso del 1982.
    Dopo la partenza delle Suore della Provvidenza, avvenuta nel giugno 1995, dal 2000 al
    2003 l'edificio ha subito ulteriori lavori di ristrutturazione, grazie ai quali si è adibito a nuovo
    reparto di degenza il terzo piano dell'edificio originario, che precedentemente era destinato a
    “Convento delle Suore” e soffitta; in tal modo, pur non aumentando il numero dei posti-letto, si è
    riusciti altresì ad aumentare gli spazi per i servizi agli Ospiti.
    In seguito anche alla chiusura dell'Azienda agricola e delle stalle (giugno 2001), dal 2006
    l'Istituto è interessato da ulteriori lavori di restauro, risanamento e ristrutturazione, grazie ai quali
    gli spazi occupati dalla vecchia stalla e fienile verranno destinati a spazi per vari servizi; ultimati
    questi lavori, la Casa di riposo dovrebbe essere in regola con i requisiti richiesti per una moderna
    ed efficiente Residenza Sanitaria Assistenziale.
    Con Legge Regionale 21 settembre 2005, n.7, si è provveduto al “Riordino delle Istituzioni
    Pubbliche di Assistenza e Beneficenza” e con i successivi Regolamenti attuativi, recanti le norme
    per la classificazione e trasformazione delle I.P.A.B., sono stati riconosciuti ed evidenziati i
    requisiti necessari ed indispensabili che hanno reso obbligatorio per la Casa di Riposo “San
    Gaetano” di Predazzo la propria trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. Tale
    trasformazione si è concretizzata con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.175 del 2
    febbraio 2007 che ha accertato che la suddetta I.P.A.B. appartiene alla categoria di cui alla lettera
    g) dell’art.45, comma 2 della L.R. 7/2005.
    Articolo 1
    (Denominazione e sede)
    1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “SAN GAETANO" è un Ente di
    diritto pubblico non economico, senza finalità di lucro, con sede legale in PREDAZZO
    - via Ettore Sottsass n. 11.
    2. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche
    temporaneamente, la sede legale nell’ambito territoriale principale di svolgimento
    dell’attività dell’Azienda come definito dal presente Statuto; può inoltre costituire sedi
    operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.
    3. L’Azienda è proprietaria del complesso di edifici contraddistinto dalle pp.edd. 1637-
    2034 e 2035, situate in via E. Sottsass n° 11 nel Comune catastale di Predazzo, con
    un valore patrimoniale pari ad Euro 12.182.189,25, come risultante dalla valutazione
    effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Regione n. 3/L dd. 13.04.2006. Tali
    immobili sono destinati in modo diretto all'attività di assistenza e costituiscono il
    patrimonio indisponibile dell'Azienda.
    Alla data del 31.12.2006 l'Azienda risulta inoltre proprietaria di altri beni immobili che,
    valorizzati ai sensi del Decreto del Presidente della Regione n. 3/L dd. 13.04.2006,
    hanno un valore patrimoniale complessivo pari ad Euro 1.150.348,85. Tali beni non
    sono destinati in modo diretto all'attività istituzionale dell'Azienda e pertanto
    costituiscono il patrimonio disponibile della Stessa.
    Articolo 2
    Scopi dell’Apsp
    1. L’Apsp, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di
    interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla
    legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:
    a) ospitare ed assistere persone che si trovino in condizioni di disagio e che non
    presentino particolari problemi del vivere in comunità;
    b) erogare servizi integrativi e/o alternativi al ricovero, anche tramite convenzioni con
    altri Enti, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto, nel rispetto degli indirizzi e delle
    normative vigenti;
    c) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle
    politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle
    normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri
    settori di attività;
    d) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e
    servizi nell’ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare
    attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non
    autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli Enti Locali titolari della
    competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e
    di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti;
    e) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi
    di cui alla lettera d), alla valorizzazione del patrimonio dell’Ente ed al
    finanziamento delle attività istituzionali dello stesso;
    2. L’Apsp, nell’ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi
    intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia
    coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture,
    risorse e competenze tecniche e gestionali.
    Articolo 3
    Disciplina delle attività
    Le attività istituzionali dell’Apsp sono disciplinate da Regolamenti approvati con
    deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che dovranno precisare almeno i contenuti
    dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di
    accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe.
    Articolo 4
    Ambito territoriale in cui l’Apsp esplica la propria attività
    L’Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:
    a) quello principale, costituito dal Comune di Predazzo;
    b) quello secondario, più esteso del principale, individuato negli altri Comuni della
    valle di Fiemme, della valle di Fassa, nei Comuni della Provincia di Trento e della
    Provincia di Bolzano;
    c) quello residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di
    Amministrazione, anche oltre i confini regionali o nazionali, purché non in forma
    predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere
    l’equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse
    aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.
    Articolo 5
    Criteri di accesso ai servizi
    Possono accedere ai servizi erogati dall’Apsp tutti i soggetti che ne facciano
    richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai Regolamenti di cui all’art. 3 del
    presente Statuto, anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti
    con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.
    Articolo 6
    Rapporti dell'Apsp con i portatori di interessi e con la Comunità locale
    L'Apsp può adottare, nelle forme disposte dal Consiglio di Amministrazione,
    strumenti gestionali al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e
    legame sociale nella Comunità locale.
    Articolo 7
    Organi dell’azienda
    Sono organi dell’azienda:
    a) il Consiglio di Amministrazione;
    b) il Presidente;
    c) il Direttore;
    d) l’Organo di Revisione.
    Articolo 8
    Consiglio di amministrazione
    1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo, di programmazione e di
    verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’Azienda. Provvede a fissare gli
    obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali
    dell’Azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive
    generali impartite.
    2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) Membri compreso il
    Presidente, nominati dalla Giunta Provinciale di Trento su designazione motivata
    del Comune di Predazzo.
    3. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 4 anni.
    4. I Consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi (per il calcolo
    dei mandati si fa riferimento solo a quelli svolti come Consiglieri della nuova
    Azienda).
    Articolo 9
    Requisiti per la nomina a carica di Consigliere
    1. I Consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di
    servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.
    2. Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di
    pari opportunità tra uomo e donna, con adeguata rappresentanza di entrambi i sessi
    all'interno del Consiglio di Amministrazione.
    Articolo 10
    Obbligo dei Consiglieri
    1. I Consiglieri hanno l’obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza,
    secondo il principio di collaborazione, al solo fine del perseguimento delle finalità e
    degli scopi istituzionali dell’Azienda.
    2. Nel caso in cui un Consigliere dell’Azienda si trovi in una situazione di conflitto
    d’interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione al
    Presidente del Consiglio di Amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa
    allontanandosi dall’aula. Il Consigliere che non ottemperi alla presente disposizione
    è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.
    3. Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del Consigliere per mancata
    partecipazione alle sedute del Consiglio.
    Articolo 11
    Competenze del Consiglio di Amministrazione
    Al Consiglio di Amministrazione dell’azienda spettano i seguenti compiti:
    1. eleggere il Presidente;
    2. eleggere il Vicepresidente;
    3. adottare e modificare lo Statuto ed i Regolamenti;
    4. convalidare la nomina dei Consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto
    delle dimissioni;
    5. nominare l’Organo di revisione;
    6. verificare le cause di incompatibilità degli Amministratori e del Direttore;
    7. definire l’indirizzo politico strategico dell’Azienda indicandone gli obiettivi, i
    programmi di attività e di sviluppo con l’adozione di atti di programmazione, di
    direttive generali, previsti dal presente Statuto e da Leggi e Regolamenti vigenti in
    materia;
    8. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
    9. individuare le attività istituzionali che l’Azienda intende svolgere nel contesto delle
    disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione
    a livello provinciale e locale;
    10.definire le tariffe per i servizi svolti;
    11. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i Rappresentanti degli
    Utenti nonché dei loro Familiari;
    12.approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il
    bilancio di esercizio;
    13.verificare l’azione amministrativa e gestionale dell’azienda con particolare
    riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi
    adottati;
    14.esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
    15.accettare donazioni e lasciti in favore dell’Azienda;
    16.deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni
    patrimoniali dell’Azienda che non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni
    e servizi di competenza del Direttore e dei Dirigenti; sono considerate di ordinaria
    amministrazione le acquisizioni e le alienazioni già ricomprese nei programmi
    aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
    17.deliberare particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell’Azienda,
    non comprese nei programmi aziendali già approvati dal Consiglio di
    Amministrazione;
    18.deliberare l’accensione di mutui;
    19.nominare, designare e revocare i Rappresentanti dell’Apsp presso Enti, Aziende ed
    Istituzioni;
    20.costituire o partecipare a Società, Fondazioni o Associazioni;
    21. stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre Aziende, Enti
    pubblici e privati;
    22.attivare fusioni con altre Aziende;
    23.definire i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo, programmazione,
    verifica e controllo rispetto ai poteri di gestione;
    24.definire ed assegnare gli appalti per lavori, servizi e forniture che comportino
    significative modificazioni ed innovazioni nell'impostazione delle strutture, dei
    servizi e delle funzioni e non siano già specificamente previsti nei piani strategici
    annuali e pluriennali;
    25. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente;
    26.attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e
    conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
    27.nominare, designare e revocare il Collegio arbitrale;
    28.definire la dotazione organica dell’Azienda;
    29.prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
    30.assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i Dirigenti a tempo
    determinato;
    31.affidare, su proposta motivata del Direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la
    presidenza delle Commissioni di gara e/o concorso e la responsabilità dei rispettivi
    procedimenti, ad un Dirigente o Funzionario in possesso di specifiche competenze,
    anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di
    procedimenti;
    32.esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle Leggi o previste dai
    Regolamenti regionali.
    Articolo 12
    Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
    1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno per approvare:
    · il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi
    svolti;
    · il bilancio d’esercizio.
    2. Inoltre, si riunisce ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza, sia per iniziativa
    del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) Consiglieri.
    3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
    4. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l’ora della seduta nonché
    l'indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, sono recapitati al domicilio
    dei Consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica,
    almeno tre giorni prima delle sedute ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza.
    5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l’ordine del giorno, sono
    trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore ed ai
    Componenti l’Organo di revisione.
    6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, che ha il diritto di
    far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
    7. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene
    regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi Componenti.
    8. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi Componenti e per accettazione
    unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti
    non iscritti all’ordine del giorno.
    9. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più
    uno dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
    10. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne
    quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che
    devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.
    11. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari
    sono assunte con il voto favorevole di almeno 3 (tre) dei Componenti il Consiglio di
    amministrazione dell’Azienda.
    12. Il Consiglio di Amministrazione può adottare un Regolamento per disciplinare
    ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.
    Articolo 13
    Il Presidente
    1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Apsp ed è sostituito nel caso di
    assenza o di impedimento da un Componente del Consiglio di Amministrazione con
    funzioni di Vicepresidente.
    2. Al Presidente spetta:
    a) curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi
    e servizi sociali e socio-sanitari, con l’utenza e le relative rappresentanze e con
    le Comunità locali;
    b) dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
    c) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne
    l’ordine del giorno;
    d) concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
    e) autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori
    dell’orario di servizio;
    f) integrare direttamente l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di
    amministrazione;
    g) esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.
    3. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di
    voti con votazione a scrutinio segreto.
    4. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta
    di voti, con votazione a scrutinio segreto.
    Articolo 14
    Il Direttore
    1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell’Apsp ed è responsabile della gestione
    amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della
    medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal
    Consiglio di Amministrazione.
    2. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell’efficienza ed
    efficacia della gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni
    conferite.
    3. Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti
    normative e dal Regolamento di organizzazione dell’Azienda, nonché l’assolvimento
    degli obblighi derivanti dal disciplinare dell’incarico (contratto di lavoro) in vigore
    presso l’Apsp.
    4. E' facoltà del Direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione
    l'affido della presidenza di Commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità
    dei rispettivi procedimenti ad un Dirigente o Funzionario da lui individuato, in
    possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo
    procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.
    Articolo 15
    Conferimento dell’incarico al Direttore
    Il Direttore è nominato, con atto motivato dal Consiglio di Amministrazione, previa
    selezione con pubblico avviso volta ad accertare in capo ai soggetti interessati una
    particolare qualificazione professionale; i Candidati dovranno essere in possesso
    del diploma di laurea ed adeguata esperienza professionale e tecnica in ruoli
    direttivi nel settore pubblico e/o privato.
    Il Regolamento del Personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura
    di selezione.
    Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo
    determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio
    di Amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla
    scadenza, secondo le modalità previste dal Regolamento del Personale.
    Articolo 16
    Compiti di revisione
    1. I compiti di revisione sono affidati all’Organo di Revisione disciplinato dal
    Regolamento regionale. Esso collabora con il Consiglio di Amministrazione nella
    sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
    della gestione dell’Apsp ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle
    risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.
    2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare all’Organo di Revisione anche ulteriori
    compiti di controllo interno.
    Articolo 17
    Principi di organizzazione e gestione.
    1. L’Apsp ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:
    a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell’erogazione dei
    servizi;
    b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
    c) strumentalità dell’organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità
    istituzionali;
    d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione, tenuto
    conto delle sue dimensioni e dei limiti fissati dalla legge e dal Regolamento
    Regionale;
    e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.
    2. Per la realizzazione degli scopi previsti dall'art. 2 del presente Statuto, l’Apsp può
    realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con
    altri Enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato
    sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale
    utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.
    3. L’APSP può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato,
    al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.
    Articolo 18
    Personale
    1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione
    organica del Personale secondo i criteri di economicità basati sulle effettive
    necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e
    ne verifica periodicamente la congruità.
    2. Il Regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa regionale e
    provinciale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di
    lavoro alle dipendenze dell’Azienda.
    3. L’Apsp assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio
    Personale, anche attraverso l’organizzazione di attività formative in forma consortile
    o in via diretta.
    Articolo 19
    Beni patrimoniali indisponibili
    1. I beni patrimoniali indisponibili dell’Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili,
    destinati in modo diretto dall’attività istituzionale.
    2. L’insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:
    - contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
    - eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili espressamente destinati ad
    incremento del patrimonio indisponibile;
    - sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di
    Amministrazione;
    - nuove acquisizioni.
    3. L’Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con
    particolare attenzione per i beni storico-artistici.
    Articolo 20
    Mezzi finanziari
    1.L’Azienda persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
    a) rendite patrimoniali;
    b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
    c) contributi pubblici e privati;
    d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all’incremento del
    patrimonio indisponibile;
    e) entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni;
    f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
    g) altre entrate.
    2. Tutte le risorse dell’Azienda, ivi compreso l'eventuale utile d'esercizio, sono
    destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali,
    nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.
    Articolo 21
    Programmazione economico-finanziaria
    1. L’Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione
    economico-finanziaria.
    2. Il Regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto
    della Legge e del Regolamento regionale.
    3. Il Regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all’organizzazione
    contabile dell’azienda.
    Articolo 22
    Tariffe
    1. Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi
    fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.
    2. Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni
    tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell’Ente o da coloro che
    contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.
    3. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di
    erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.
    Articolo 23
    Forme di controllo interne
    I Regolamenti aziendali prevedono le seguenti forme di controllo interno:
    a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
    b) controllo di gestione;
    c) valutazione della dirigenza;
    d) valutazione e controllo strategico.
    Articolo 24
    Servizio di tesoreria
    L’Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa
    vigente e del proprio Regolamento di contabilità.
    Articolo 25
    Attività che residuano dopo la liquidazione dell’Azienda
    In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell’Azienda
    sono trasferite al Comune di Predazzo.
    Articolo 26
    Rinvio
    Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative
    e regolamentari vigenti in materia.

    Il Direttore

    (Demartin dr Fabrizio)

    Il Presidente

     (Delugan geom. Francesco)

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Pubblicato il: Lunedì, 25 Gennaio 2016 - Ultima modifica: Martedì, 18 Febbraio 2020
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