Vai menu di sezione

Statuto

STATUTO
(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 02/17 dd. 31.01.2017)

Preambolo
Dalla fondazione dell’Ente alla trasformazione in A.P.S.P.
Con atto notarile del 20 marzo 1915 la sig.ra Vida Giuliana di Predazzo elargiva la somma
di 5.000 corone per l’istituzione di un fondo destinato all’erezione di un “Ricovero” per anziani ed
inabili. Alla donazione venne dato riconoscimento legale con il nome di “Fondazione Vida”
(decreto n° 1081/III della Luogotenenza di Innsbruck, di data 8 ottobre 1917).
Lo scoppio della prima guerra mondiale rallentò l’attuazione del progetto, mentre numerosi
lasciti di altri Benefattori andavano ad incrementare il capitale della fondazione originaria.
In seguito, l’Amministrazione Comunale di Predazzo assunse direttamente l’iniziativa
nominando un Comitato per lo studio del progetto di un edificio consono alle finalità della
Fondazione (29 aprile 1922). Si arrivò così all’individuazione dell’area adatta ed all’acquisto del
terreno a Pramaor (mq 3.600), con un primo consistente stanziamento comunale.
Bandito il concorso per il progetto della Casa, il Comitato scelse e premiò quello dell’arch.
Ettore Sottsass (16 novembre 1923), dopo di che i lavori poterono iniziare nel 1925.
Dopo l’approvazione dello Statuto, avvenuta il 13 settembre 1925, il Comune nominò i
cinque membri del primo Consiglio di amministrazione.
Nell’agosto del 1927 l’edificio era completato ed arredato; il 25 dello stesso mese giunsero
da Gorizia le cinque Suore dell’Istituto della Provvidenza alle quali era stata affidata la gestione
interna della Casa. Il primo nucleo di ospiti, composto da 17 anziani già degenti dell’Ospedale-
Ricovero di Tesero, poté subito prendere possesso della struttura. In seguito cominciarono ad
entrare anziani della valle di Fassa e della bassa valle di Fiemme.
Con il passare degli anni l’Istituzione divenne centro di tutte le attività assistenziali e
sanitarie del paese, mentre il numero degli ospiti aumentava progressivamente. Nel Ricovero
trovarono un aiuto anche i lavoratori sani rimasti senza famiglia, ai quali venivano forniti pasti a
prezzo ridotto. Nell’edificio venne via via data adeguata sistemazione anche all’ambulatorio
medico, ad una piccola infermeria di pronto soccorso, ai bagni pubblici ed all’assistenza ostetrica.
Con deliberazione n° 3 del 7 aprile 1960 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto decise
di cambiare il nome dell'Opera Pia “Ricovero per inabili” che divenne così Casa di Riposo “San
Gaetano” di Predazzo.
Nella prima metà degli anni Settanta, il Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo,
incalzato dalle richieste sempre più numerose, decise di procedere ad una adeguata
ristrutturazione dell’edificio esistente ed alla costruzione di una nuova palazzina ad esso collegata.
Il progetto steso dall’arch. Vittorio Bini di Milano ottenne l’approvazione della Giunta
Provinciale, che concesse i contributi previsti dalle norme legislative. Altre generose sovvenzioni
pervennero dal Ministero dell’Interno, su interessamento dell’on. Aldo Moro, dalla Magnifica
Comunità di Fiemme, dalla locale Cooperativa A.C.L.I. e da privati cittadini.
Nel 1975 fu quindi indetto l’appalto dei lavori di ampliamento che si conclusero nel 1977.
Seguì la ristrutturazione del vecchio edificio, completata, senza disagi per gli anziani degenti, nel
corso del 1982.
Dopo la partenza delle Suore della Provvidenza, avvenuta nel giugno 1995, dal 2000 al
2003 l'edificio ha subito ulteriori lavori di ristrutturazione, grazie ai quali si è adibito a nuovo
reparto di degenza il terzo piano dell'edificio originario, che precedentemente era destinato a
“Convento delle Suore” e soffitta; in tal modo, pur non aumentando il numero dei posti-letto, si è
riusciti altresì ad aumentare gli spazi per i servizi agli Ospiti.
In seguito anche alla chiusura dell'Azienda agricola e delle stalle (giugno 2001), dal 2006
l'Istituto è interessato da ulteriori lavori di restauro, risanamento e ristrutturazione, grazie ai quali
gli spazi occupati dalla vecchia stalla e fienile verranno destinati a spazi per vari servizi; ultimati
questi lavori, la Casa di riposo dovrebbe essere in regola con i requisiti richiesti per una moderna
ed efficiente Residenza Sanitaria Assistenziale.
Con Legge Regionale 21 settembre 2005, n.7, si è provveduto al “Riordino delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza” e con i successivi Regolamenti attuativi, recanti le norme
per la classificazione e trasformazione delle I.P.A.B., sono stati riconosciuti ed evidenziati i
requisiti necessari ed indispensabili che hanno reso obbligatorio per la Casa di Riposo “San
Gaetano” di Predazzo la propria trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. Tale
trasformazione si è concretizzata con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.175 del 2
febbraio 2007 che ha accertato che la suddetta I.P.A.B. appartiene alla categoria di cui alla lettera
g) dell’art.45, comma 2 della L.R. 7/2005.
Articolo 1
(Denominazione e sede)
1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “SAN GAETANO" è un Ente di
diritto pubblico non economico, senza finalità di lucro, con sede legale in PREDAZZO
- via Ettore Sottsass n. 11.
2. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche
temporaneamente, la sede legale nell’ambito territoriale principale di svolgimento
dell’attività dell’Azienda come definito dal presente Statuto; può inoltre costituire sedi
operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.
3. L’Azienda è proprietaria del complesso di edifici contraddistinto dalle pp.edd. 1637-
2034 e 2035, situate in via E. Sottsass n° 11 nel Comune catastale di Predazzo, con
un valore patrimoniale pari ad Euro 12.182.189,25, come risultante dalla valutazione
effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Regione n. 3/L dd. 13.04.2006. Tali
immobili sono destinati in modo diretto all'attività di assistenza e costituiscono il
patrimonio indisponibile dell'Azienda.
Alla data del 31.12.2006 l'Azienda risulta inoltre proprietaria di altri beni immobili che,
valorizzati ai sensi del Decreto del Presidente della Regione n. 3/L dd. 13.04.2006,
hanno un valore patrimoniale complessivo pari ad Euro 1.150.348,85. Tali beni non
sono destinati in modo diretto all'attività istituzionale dell'Azienda e pertanto
costituiscono il patrimonio disponibile della Stessa.
Articolo 2
Scopi dell’Apsp
1. L’Apsp, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di
interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla
legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:
a) ospitare ed assistere persone che si trovino in condizioni di disagio e che non
presentino particolari problemi del vivere in comunità;
b) erogare servizi integrativi e/o alternativi al ricovero, anche tramite convenzioni con
altri Enti, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto, nel rispetto degli indirizzi e delle
normative vigenti;
c) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle
politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle
normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri
settori di attività;
d) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e
servizi nell’ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare
attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non
autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli Enti Locali titolari della
competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e
di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti;
e) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi
di cui alla lettera d), alla valorizzazione del patrimonio dell’Ente ed al
finanziamento delle attività istituzionali dello stesso;
2. L’Apsp, nell’ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi
intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia
coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture,
risorse e competenze tecniche e gestionali.
Articolo 3
Disciplina delle attività
Le attività istituzionali dell’Apsp sono disciplinate da Regolamenti approvati con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che dovranno precisare almeno i contenuti
dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di
accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe.
Articolo 4
Ambito territoriale in cui l’Apsp esplica la propria attività
L’Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:
a) quello principale, costituito dal Comune di Predazzo;
b) quello secondario, più esteso del principale, individuato negli altri Comuni della
valle di Fiemme, della valle di Fassa, nei Comuni della Provincia di Trento e della
Provincia di Bolzano;
c) quello residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di
Amministrazione, anche oltre i confini regionali o nazionali, purché non in forma
predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere
l’equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse
aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.
Articolo 5
Criteri di accesso ai servizi
Possono accedere ai servizi erogati dall’Apsp tutti i soggetti che ne facciano
richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai Regolamenti di cui all’art. 3 del
presente Statuto, anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti
con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.
Articolo 6
Rapporti dell'Apsp con i portatori di interessi e con la Comunità locale
L'Apsp può adottare, nelle forme disposte dal Consiglio di Amministrazione,
strumenti gestionali al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e
legame sociale nella Comunità locale.
Articolo 7
Organi dell’azienda
Sono organi dell’azienda:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) l’Organo di Revisione.
Articolo 8
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo, di programmazione e di
verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’Azienda. Provvede a fissare gli
obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali
dell’Azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive
generali impartite.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) Membri compreso il
Presidente, nominati dalla Giunta Provinciale di Trento su designazione motivata
del Comune di Predazzo.
3. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 4 anni.
4. I Consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi (per il calcolo
dei mandati si fa riferimento solo a quelli svolti come Consiglieri della nuova
Azienda).
Articolo 9
Requisiti per la nomina a carica di Consigliere
1. I Consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di
servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.
2. Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di
pari opportunità tra uomo e donna, con adeguata rappresentanza di entrambi i sessi
all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 10
Obbligo dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno l’obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza,
secondo il principio di collaborazione, al solo fine del perseguimento delle finalità e
degli scopi istituzionali dell’Azienda.
2. Nel caso in cui un Consigliere dell’Azienda si trovi in una situazione di conflitto
d’interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione al
Presidente del Consiglio di Amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa
allontanandosi dall’aula. Il Consigliere che non ottemperi alla presente disposizione
è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.
3. Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del Consigliere per mancata
partecipazione alle sedute del Consiglio.
Articolo 11
Competenze del Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione dell’azienda spettano i seguenti compiti:
1. eleggere il Presidente;
2. eleggere il Vicepresidente;
3. adottare e modificare lo Statuto ed i Regolamenti;
4. convalidare la nomina dei Consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto
delle dimissioni;
5. nominare l’Organo di revisione;
6. verificare le cause di incompatibilità degli Amministratori e del Direttore;
7. definire l’indirizzo politico strategico dell’Azienda indicandone gli obiettivi, i
programmi di attività e di sviluppo con l’adozione di atti di programmazione, di
direttive generali, previsti dal presente Statuto e da Leggi e Regolamenti vigenti in
materia;
8. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
9. individuare le attività istituzionali che l’Azienda intende svolgere nel contesto delle
disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione
a livello provinciale e locale;
10.definire le tariffe per i servizi svolti;
11. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i Rappresentanti degli
Utenti nonché dei loro Familiari;
12.approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il
bilancio di esercizio;
13.verificare l’azione amministrativa e gestionale dell’azienda con particolare
riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi
adottati;
14.esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
15.accettare donazioni e lasciti in favore dell’Azienda;
16.deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni
patrimoniali dell’Azienda che non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni
e servizi di competenza del Direttore e dei Dirigenti; sono considerate di ordinaria
amministrazione le acquisizioni e le alienazioni già ricomprese nei programmi
aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
17.deliberare particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell’Azienda,
non comprese nei programmi aziendali già approvati dal Consiglio di
Amministrazione;
18.deliberare l’accensione di mutui;
19.nominare, designare e revocare i Rappresentanti dell’Apsp presso Enti, Aziende ed
Istituzioni;
20.costituire o partecipare a Società, Fondazioni o Associazioni;
21. stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre Aziende, Enti
pubblici e privati;
22.attivare fusioni con altre Aziende;
23.definire i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo, programmazione,
verifica e controllo rispetto ai poteri di gestione;
24.definire ed assegnare gli appalti per lavori, servizi e forniture che comportino
significative modificazioni ed innovazioni nell'impostazione delle strutture, dei
servizi e delle funzioni e non siano già specificamente previsti nei piani strategici
annuali e pluriennali;
25. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente;
26.attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e
conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
27.nominare, designare e revocare il Collegio arbitrale;
28.definire la dotazione organica dell’Azienda;
29.prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
30.assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i Dirigenti a tempo
determinato;
31.affidare, su proposta motivata del Direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la
presidenza delle Commissioni di gara e/o concorso e la responsabilità dei rispettivi
procedimenti, ad un Dirigente o Funzionario in possesso di specifiche competenze,
anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di
procedimenti;
32.esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle Leggi o previste dai
Regolamenti regionali.
Articolo 12
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno per approvare:
· il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi
svolti;
· il bilancio d’esercizio.
2. Inoltre, si riunisce ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza, sia per iniziativa
del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) Consiglieri.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
4. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l’ora della seduta nonché
l'indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, sono recapitati al domicilio
dei Consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica,
almeno tre giorni prima delle sedute ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza.
5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l’ordine del giorno, sono
trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore ed ai
Componenti l’Organo di revisione.
6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, che ha il diritto di
far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
7. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene
regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi Componenti.
8. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi Componenti e per accettazione
unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti
non iscritti all’ordine del giorno.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più
uno dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
10. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne
quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che
devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.
11. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari
sono assunte con il voto favorevole di almeno 3 (tre) dei Componenti il Consiglio di
amministrazione dell’Azienda.
12. Il Consiglio di Amministrazione può adottare un Regolamento per disciplinare
ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.
Articolo 13
Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Apsp ed è sostituito nel caso di
assenza o di impedimento da un Componente del Consiglio di Amministrazione con
funzioni di Vicepresidente.
2. Al Presidente spetta:
a) curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi
e servizi sociali e socio-sanitari, con l’utenza e le relative rappresentanze e con
le Comunità locali;
b) dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
c) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne
l’ordine del giorno;
d) concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
e) autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori
dell’orario di servizio;
f) integrare direttamente l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di
amministrazione;
g) esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di
voti con votazione a scrutinio segreto.
4. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta
di voti, con votazione a scrutinio segreto.
Articolo 14
Il Direttore
1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell’Apsp ed è responsabile della gestione
amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della
medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal
Consiglio di Amministrazione.
2. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell’efficienza ed
efficacia della gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni
conferite.
3. Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti
normative e dal Regolamento di organizzazione dell’Azienda, nonché l’assolvimento
degli obblighi derivanti dal disciplinare dell’incarico (contratto di lavoro) in vigore
presso l’Apsp.
4. E' facoltà del Direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione
l'affido della presidenza di Commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità
dei rispettivi procedimenti ad un Dirigente o Funzionario da lui individuato, in
possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo
procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.
Articolo 15
Conferimento dell’incarico al Direttore
Il Direttore è nominato, con atto motivato dal Consiglio di Amministrazione, previa
selezione con pubblico avviso volta ad accertare in capo ai soggetti interessati una
particolare qualificazione professionale; i Candidati dovranno essere in possesso
del diploma di laurea ed adeguata esperienza professionale e tecnica in ruoli
direttivi nel settore pubblico e/o privato.
Il Regolamento del Personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura
di selezione.
Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo
determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio
di Amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla
scadenza, secondo le modalità previste dal Regolamento del Personale.
Articolo 16
Compiti di revisione
1. I compiti di revisione sono affidati all’Organo di Revisione disciplinato dal
Regolamento regionale. Esso collabora con il Consiglio di Amministrazione nella
sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell’Apsp ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle
risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.
2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare all’Organo di Revisione anche ulteriori
compiti di controllo interno.
Articolo 17
Principi di organizzazione e gestione.
1. L’Apsp ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:
a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell’erogazione dei
servizi;
b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
c) strumentalità dell’organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità
istituzionali;
d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione, tenuto
conto delle sue dimensioni e dei limiti fissati dalla legge e dal Regolamento
Regionale;
e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.
2. Per la realizzazione degli scopi previsti dall'art. 2 del presente Statuto, l’Apsp può
realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con
altri Enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato
sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale
utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.
3. L’APSP può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato,
al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.
Articolo 18
Personale
1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione
organica del Personale secondo i criteri di economicità basati sulle effettive
necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e
ne verifica periodicamente la congruità.
2. Il Regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa regionale e
provinciale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di
lavoro alle dipendenze dell’Azienda.
3. L’Apsp assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio
Personale, anche attraverso l’organizzazione di attività formative in forma consortile
o in via diretta.
Articolo 19
Beni patrimoniali indisponibili
1. I beni patrimoniali indisponibili dell’Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili,
destinati in modo diretto dall’attività istituzionale.
2. L’insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:
- contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
- eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili espressamente destinati ad
incremento del patrimonio indisponibile;
- sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di
Amministrazione;
- nuove acquisizioni.
3. L’Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con
particolare attenzione per i beni storico-artistici.
Articolo 20
Mezzi finanziari
1.L’Azienda persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) rendite patrimoniali;
b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
c) contributi pubblici e privati;
d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all’incremento del
patrimonio indisponibile;
e) entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni;
f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
g) altre entrate.
2. Tutte le risorse dell’Azienda, ivi compreso l'eventuale utile d'esercizio, sono
destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali,
nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.
Articolo 21
Programmazione economico-finanziaria
1. L’Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione
economico-finanziaria.
2. Il Regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto
della Legge e del Regolamento regionale.
3. Il Regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all’organizzazione
contabile dell’azienda.
Articolo 22
Tariffe
1. Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi
fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.
2. Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni
tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell’Ente o da coloro che
contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.
3. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di
erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.
Articolo 23
Forme di controllo interne
I Regolamenti aziendali prevedono le seguenti forme di controllo interno:
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b) controllo di gestione;
c) valutazione della dirigenza;
d) valutazione e controllo strategico.
Articolo 24
Servizio di tesoreria
L’Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa
vigente e del proprio Regolamento di contabilità.
Articolo 25
Attività che residuano dopo la liquidazione dell’Azienda
In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell’Azienda
sono trasferite al Comune di Predazzo.
Articolo 26
Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia.

Il Direttore

(Demartin dr Fabrizio)

Il Presidente

 (Delugan geom. Francesco)

torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Martedì, 22 Gennaio 2019
torna all'inizio